Art. 15.

  La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente legge e' affidata
agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
  Sono  inoltre  incaricati  di  far  rispettare la presente legge le
guardie  venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e
rurale,  le  guardie  giurate  volontarie  designate  da cooperative,
consorzi,  enti  e associazioni che abbiano per fine istituzionale la
protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
  Gli  agenti  giurati  debbono  possedere  i  requisiti  determinati
dall'articolo  138  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e prestare
giuramento davanti al prefetto.
 
          Nota all'art. 15, ultimo comma:
            Il  testo  dell'art.  138  del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza e' il seguente:
            "Art.  138.  -  Le guardie particolari devono possedere i
          requisiti seguenti:
              1° essere cittadino italiano;
              2°  avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto
          agli obblighi di leva;
              3° sapere leggere e scrivere;
              4° non avere riportato condanna per delitto;
              5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
              6° essere munito della carta di identita';
              7°   essere   iscritto   alla   cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
              La   nomina   delle  guardie  particolari  deve  essere
          approvata dal prefetto.