Art. 16.

  Per  le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con
effetto  liberatorio  per  tutti gli obbligati di una somma in misura
ridotta  pari  alla  terza parte del massimo della sanzione prevista,
entro  il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o,
se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
  Detta  oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle
norme penali.
  Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente
legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.