Art. 17. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sara' effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta' o, comunque, da essi condotti, ne' ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
Nota all'art. 17, primo comma: Il testo dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative. Nella prima applicazione delle Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente. L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa".