Art. 17.

  Le  regioni,  per  conseguire  i  mezzi  finanziari  necessari  per
realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali
in  materia,  sono  autorizzate ad istituire una tassa di concessione
regionale  annuale,  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 16 maggio
1970,  n.  281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo
5.  Il  versamento  sara'  effettuato  in  modo  ordinario  sul conto
corrente postale intestato alla tesoreria della regione.
  La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori
di tartufi su fondi di loro proprieta' o, comunque, da essi condotti,
ne'  ai  raccoglitori  che,  consorziati  ai  sensi  dell'articolo 4,
esercitino  la  raccolta  sui fondi di altri appartenenti al medesimo
consorzio.
 
          Nota all'art. 17, primo comma:
              Il testo dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281
          (Provvedimenti  finanziari per l'attuazione delle Regioni a
          statuto ordinario) e' il seguente:
              "Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - Le tasse
          sulle  concessioni  regionali  si  applicano  agli  atti  e
          provvedimenti  adottati  dalle Regioni nell'esercizio delle
          loro  funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza
          dello  Stato  assoggettati  alle  tasse  sulle  concessioni
          governative  ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono
          disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge,
          dalle  norme  dello  Stato  che  regolano  le  tasse  sulle
          concessioni governative.
              Nella  prima  applicazione  delle  Regioni  determinano
          l'ammontare  della tassa in misura non superiore al 120 per
          cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti
          tasse  erariali.  Successive  maggiorazioni  possono essere
          disposte  ad  intervalli  non inferiori al quinquennio, nel
          limite  del  20 per cento delle tasse regionali vigenti nel
          periodo precedente.
              L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata
          pagata  la  relativa tassa di concessione regionale, non e'
          soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche
          se  l'atto  medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del
          territorio della Regione.
              All'accertamento,   liquidazione  e  riscossione  della
          tassa  di concessione regionale provvedono, per conto delle
          Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni
          per la tassa di concessione governativa".