Art. 18.

  Ogni  violazione  delle  norme della presente legge, fermo restando
l'obbligo  della  denunzia  all'autorita'  giudiziaria  per  i  reati
previsti  dal  codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi,
comporta   la  confisca  del  prodotto  ed  e'  punita  con  sanzione
amministrativa e pecuniaria.
  La  legge  regionale  determina  misure  e modalita' delle sanzioni
amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
    a)  la  raccolta  in  periodo di divieto o senza ausilio del cane
addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
    b)  la  lavorazione  andante del terreno e l'apertura di buche in
soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di
terreno  lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte
e non riempite a regola d'arte;
    c)  la  raccolta  nelle  aree  rimboschite per un periodo di anni
quindici;
    d)  la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza
delle norme prescritte;
    e) la raccolta di tartufi immaturi;
    f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
    g)  il  commercio  dei  tartufi  freschi  fuori  dal  periodo  di
raccolta;
    h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza
delle  norme  prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a
norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
    i)  la  raccolta  di  tartufi nelle zone riservate ai sensi degli
articoli 3 e 4.
  Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia
del   verbale  e'  trasmessa  dall'amministrazione  provinciale  alla
pretura competente per territorio.