Art. 2.

  I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno
dei  seguenti  generi  e  specie,  rimanendo  vietato il commercio di
qualsiasi altro tipo:
    1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
    2)  Tuber  melanosporum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo nero
pregiato;
    3)  Tuber  brumale  var.  moschatum  De  Ferry, detto volgarmente
tartufo moscato;
    4)  Tuber  aestivum  Vitt.,  detto volgarmente tartufo d'estate o
scorzone;
    5)  Tuber  aestivum  var.  uncinatum  Chatin,  detto  volgarmente
tartufo uncinato;
    6)  Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno
o trifola nera;
    7)  Tuber  Borchii  Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente
bianchetto o marzuolo;
    8)  Tuber  macrosporum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo  nero
liscio;
    9)  Tuber  mesentericum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo nero
ordinario.
  Le   caratteristiche   botaniche  ed  organolettiche  delle  specie
commerciali  sopraindicate  sono  riportate  nello  allegato 1 che fa
parte integrante della presente legge.
  L'esame  per  l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista
in  base  alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso
di  dubbio  o  contestazione,  con  esame  microscopico  delle  spore
eseguito   a  cura  del  centro  sperimentale  di  tartuficoltura  di
Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o
del  centro  per  lo studio della micologia del terreno del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  di  Torino o dei laboratori specializzati
delle  facolta'  di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali
dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.