Art. 3. 
 
  La raccolta dei tartufi e' libera nei  boschi  e  nei  terreni  non
coltivati. 
  Hanno diritto di proprieta' sui tartufi  prodotti  nelle  tartufaie
coltivate o controllate tutti coloro che le conducano;  tale  diritto
di proprieta' si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie  essi
siano,  purche'  vengano  apposte  apposite  tabelle  delimitanti  le
tartufaie stesse. 
  Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza  dal
suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale  da  essere
visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia
visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello
ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". 
  Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo,  rilasciano
le attestazioni  di  riconoscimento  delle  tartufaie  controllate  o
coltivate. 
  Per  tartufaie  controllate  si  intendono  le  tartufaie  naturali
migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero
di piante tartufigene; si intendono invece  per  tartufaie  coltivate
quelle impiantate ex novo. 
  Nulla e' innovato in merito a  quanto  disposto  dagli  articoli  4
della legge 16 giugno 1927,  n.  1766,  e  9  del  regio  decreto  26
febbraio 1928, n. 332. 
 
          Note all'art. 3, ultimo comma:
            -  La  legge  16 giugno 1927, n. 1766, ha convertito vari
          decreti-legge riguardanti il riordinamento degli usi civici
          nel Regno.
            L'art. 4 di detta legge prevede:
            "Per  gli  effetti  della presente legge i diritti di cui
          all'art. 1 sono distinti in due classi:
              1°  essenziali,  se il personale esercizio si riconosca
          necessario per i bisogni della vita;
              2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e
          scopo di industria.
              Appartengono  alla  1ª  classe  i  diritti di pascere e
          abbeverare  il  proprio bestiame, raccogliere legna per uso
          domestico   o   di   personale  lavoro,  seminare  mediante
          corrisposta al proprietario.
              Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti
          o  da  soli,  i  diritti  di raccogliere o trarre dal fondo
          altri  prodotti  da  poterne  fare  commercio, i diritti di
          pascere  in  comunione del proprietario e per fine anche di
          speculazione;  ed  in genere i diritti di servizi del fondo
          in  modo  da  ricavarne  vantaggi  economici,  che eccedano
          quelli  che  sono  necessari  al  sostentamento personale e
          familiare.
              Per  gli effetti della presente legge sono reputati usi
          civici  1  diritti  di vendere erbe, stabilire i prezzi dei
          prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili,
          che  appartengono  ai  comuni  sui beni dei privati. Non vi
          sono   invece   comprese   le   consuetudini  di  cacciare,
          spigolare,  raccogliere  erbe ed altre della stessa natura.
          Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finche' non
          divengano  incompatibili  con la migliore destinazione data
          al fondo dal proprietario".
            I  diritti  di  cui  all'art.  1  sono  gli  usi civici e
          "qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre
          spettanti  agli abitanti di un comune, o di una frazione di
          comune.
            -  Il  R.D.  26  febbraio  1928,  n. 332, ha approvato il
          regolamento  esecutivo della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
          L'art. 9 di detto regolamento prevede:
            "Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe
          ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si
          procedera'  alla  loro  liquidazione  a  norma della legge,
          allorquando  essi  diventino  incompatibili con la migliore
          destinazione data al fondo dal proprietario".