Art. 4. 
 
  I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi
titolo le conducano possono  costituire  consorzi  volontari  per  la
difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche'  per
l'impianto di nuove tartufaie. 
  Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo'  essere
limitata alla periferia del comprensorio consorziato. 
  I consorzi possono usufruire dei contributi e  dei  mutui  previsti
per i singoli conduttori di  tartufaie.  Le  tabelle  sia  nei  fondi
singoli che in quelli consorziati non  sono  sottoposte  a  tassa  di
registro.