Art. 5. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneita'. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneita' con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalita' e la fotografia. L'eta' minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a cio' addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta'. E' in ogni caso vietato: a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; b) la raccolta dei tartufi immaturi; c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.