Art. 5.

  Per  praticare  la  raccolta  del  tartufo,  il  raccoglitore  deve
sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneita'.
  Sono  esentati  dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del
tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  regioni  sono  pertanto  tenute  ad  emanare norme in merito al
rilascio,  a  seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di
idoneita'  con  cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta
del tartufo.
  Sul   tesserino   devono  essere  riportate  le  generalita'  e  la
fotografia.
  L'eta'  minima  dei  raccoglitori  non  deve essere inferiore ai 14
anni.
  Le  autorizzazioni  di raccolta hanno valore sull'intero territorio
nazionale.
  La  ricerca,  da  chiunque  eseguita,  deve  essere  effettuata con
l'ausilio  del  cane  a  cio'  addestrato  e lo scavo, con l'apposito
attrezzo  (vanghetto  o vanghella), deve essere limitato al punto ove
il cane lo abbia iniziato.
  Non  sono  soggetti  agli  obblighi  di  cui  ai precedenti commi i
raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta'.
  E' in ogni caso vietato:
    a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei
tartufi;
    b) la raccolta dei tartufi immaturi;
    c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
    d)  la  ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne
da  un'ora  dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse
disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.