Art. 6.

  Le  regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione
del patrimonio tartufigeno pubblico.
  Le  regioni  provvedono,  inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli
orari,  dei  calendari  e  delle  modalita'  di  raccolta  e  per  la
vigilanza.
  La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
    1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
    2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
    3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
    4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
    5) Tuber aestivum var. uncinatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
    6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
    7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
    8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
    9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
  Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il
calendario  di  raccolta  sentito  il  parere  di  centri  di ricerca
specializzati di cui all'articolo 2.
  E'  comunque  vietata ogni forma di commercio delle varie specie di
tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.