Art. 6. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalita' di raccolta e per la vigilanza. La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati: 1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre; 2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo; 3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo; 4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre; 5) Tuber aestivum var. uncinatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre; 6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo; 7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile; 8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre; 9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio. Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.