Art. 7.

  I  tartufi  freschi,  per  essere  posti in vendita al consumatore,
devono  essere  distinti  per  specie  e varieta', ben maturi e sani,
liberi da corpi estranei e impurita'.
  I   tartufi  interi  devono  essere  tenuti  separati  dai  tartufi
spezzati.
  I  "pezzi"  ed  il  "tritume"  di  tartufo  devono  essere  venduti
separatamente,  senza terra e materie estranee, distinti per specie e
varieta'.
  Sono  considerate  "pezzi"  le  porzioni  di  tartufo di dimensione
superiore  a  centimetri  0,5  di  diametro  e  "tritume"  quelle  di
dimensione inferiore.
  Sui  tartufi  freschi  interi,  in  pezzi  o in tritume, esposti al
pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino
a  stampa,  il  nome latino e italiano di ciascuna specie e varieta',
secondo  la  denominazione  ufficiale riportata nell'articolo 2, e la
zona  geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere
stabilita,  con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite
le amministrazioni provinciali.