Art. 7. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varieta', ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurita'. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varieta'. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varieta', secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.