Art. 8.

  La  lavorazione  del  tartufo, per la conservazione e la successiva
vendita, puo' essere effettuata:
    1)  dalle  ditte  iscritte  alla  camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di
conserve  alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato
2;
    2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
    3)  da  cooperative  di  conservazione  e commercializzazione del
tartufo.