Art. 8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata: 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2; 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4; 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.