Art. 9.

  I   tartufi   conservati   sono  posti  in  vendita  in  recipienti
ermeticamente  chiusi,  muniti  di  etichetta  portante il nome della
ditta   che   li  ha  confezionati,  la  localita'  ove  ha  sede  lo
stabilimento,  il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la
denominazione   indicata   nello   articolo  2  ed  attenendosi  alla
specificazione   contenuta  nell'ultimo  comma  dell'articolo  7,  la
classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonche'
l'indicazione  di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla
scorza.