Art. 2. L'Amministrazione del Fondo speciale di cui all'articolo precedente sara' soggetta alle stesse norme colle quali il Fondo pel culto e' attualmente amministrato, non esclusa la presentazione al Parlamento, per organo del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, dei bilanci preventivi e dei resoconti consuntivi.