Art. 2. 
 
  L'Amministrazione del Fondo speciale di cui all'articolo precedente
sara' soggetta alle stesse norme colle quali il Fondo  pel  culto  e'
attualmente amministrato, non esclusa la presentazione al Parlamento,
per organo del Ministro di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti,  dei
bilanci preventivi e dei resoconti consuntivi.