Art. 3. 
 
  La Direzione generale del Fondo  pel  culto,  in  sostituzione  del
Regio Commissariato istituito a termini della legge 7 settembre 1879,
avra' altresi' l'incarico di  ultimare  le  residuali  operazioni  di
stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma.