Art. 4. E' istituita presso la Direzione generale del Fondo pel culto una nuova divisione ed un ufficio di ragioneria, i cui impiegati potranno essere scelti fra quelli che attualmente sono addetti all'ufficio del R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. Agli altri impiegati, ordinari o straordinari dello stesso R. Commissariato, i quali non avranno immediata destinazione, sara' provveduto a norma del secondo paragrafo dell'art. 2 della legge 7 settembre 1879, n. 5069.