Art. 4. 
 
  E' istituita presso la Direzione generale del Fondo pel  culto  una
nuova divisione ed un ufficio di ragioneria, i cui impiegati potranno
essere scelti fra quelli che attualmente sono addetti all'ufficio del
R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. 
 
  Agli altri impiegati,  ordinari  o  straordinari  dello  stesso  R.
Commissariato, i quali  non  avranno  immediata  destinazione,  sara'
provveduto a norma del secondo paragrafo dell'art. 2  della  legge  7
settembre 1879, n. 5069.