Art. 3. (( I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze. Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e' inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma, le disposizioni dell'articolo 272, in quanto applicabili». ))