Art. 3. 
 
  (( I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272  del  codice
di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: 
  «Quando sussista  taluna  delle  esigenze  cautelari  indicate  nel
secondo comma dell'articolo 254,  con  l'ordinanza  di  scarcerazione
puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati
nell'articolo 282. Nello stesso  modo  si  provvede  quando  dopo  la
scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze. 
  Se l'imputato viola gli obblighi impostigli,  e  la  violazione  e'
inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti,
ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice
emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i
termini  di  durata   della   custodia   cautelare.   Nei   confronti
dell'imputato che si sia dato alla  fuga  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292. 
  Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad
imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma, le
disposizioni dell'articolo 272, in quanto applicabili». ))