IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; 
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; 
  Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577; 
  Rilevata  la  necessita'  di  aggiornare  le  norme  di   sicurezza
antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili; 
  Viste le norme elaborate dal comitato centrale  tecnico-scientifico
per la prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 
  Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
29 luglio 1982, n. 577; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la  costruzione
e l'esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto. 
  Sono pertanto abrogate tutte le  norme  attualmente  in  vigore  in
materia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 1° febbraio 1986 
 
                                                Il Ministro: SCALFARO