IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Rilevata la necessita' di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili; Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta: Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto. Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1° febbraio 1986 Il Ministro: SCALFARO