Art. 2. 
 
  Le  amministrazioni   rimborsano   annualmente   allo   INAIL,   su
prestazione di appositi elaborati meccanografici, il cui contenuto e'
sottoscritto dal presidente dell'Istituto e  convalidato  dall'organo
di controllo, gli importi delle prestazioni  assicurative  erogate  a
norma dell'art. 66, esclusa l'indennita' giornaliera  per  inabilita'
temporanea (punto 1), e  dell'art. 124  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  Inoltre, la amministrazioni stesse rimborsano annualmente all'INAIL
per  le  spese  generali  di  amministrazione,  per   le   spese   di
accertamenti medico-legali, nonche' per  le  prestazioni  integrative
concesse dalla speciale gestione grandi invalidi del lavoro di cui al
capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,
n. 1124,  un'aliquota  determinata  in  funzione  dell'incidenza  del
numero degli infortuni afferenti la gestione dipendenti statali e per
conto dello  Stato  rispetto  a  quelli  complessivi  della  gestione
industria. 
  Per le spese generali di amministrazione delle rendite le  predette
amministrazioni  rimborsano  una  aliquota  calcolata   in   funzione
dell'incidenza  del  numero  delle  rendite  inerenti  alla  gestione
dipendenti dello Stato e per conto  dello  Stato  rispetto  a  quello
complessivo della gestione industria. 
  Gli importi unitari cosi' determinati, stabiliti sulla  base  delle
risultanze del conto consuntivo relativo all'anno di erogazione, sono
approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. 
  L'INAIL potra' richiedere alle amministrazioni statali a titolo  di
finanziamento della gestione, un'anticipazione annuale  pari  al  50%
dell'importo dell'ultima richiesta di  rimborso.  Tale  anticipazione
sara'   conguagliata   in   occasione   della   presentazione   della
rendicontazione annuale.