Art. 2.
Le amministrazioni rimborsano annualmente allo INAIL, su
prestazione di appositi elaborati meccanografici, il cui contenuto e'
sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo
di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a
norma dell'art. 66, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita'
temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Inoltre, la amministrazioni stesse rimborsano annualmente all'INAIL
per le spese generali di amministrazione, per le spese di
accertamenti medico-legali, nonche' per le prestazioni integrative
concesse dalla speciale gestione grandi invalidi del lavoro di cui al
capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, un'aliquota determinata in funzione dell'incidenza del
numero degli infortuni afferenti la gestione dipendenti statali e per
conto dello Stato rispetto a quelli complessivi della gestione
industria.
Per le spese generali di amministrazione delle rendite le predette
amministrazioni rimborsano una aliquota calcolata in funzione
dell'incidenza del numero delle rendite inerenti alla gestione
dipendenti dello Stato e per conto dello Stato rispetto a quello
complessivo della gestione industria.
Gli importi unitari cosi' determinati, stabiliti sulla base delle
risultanze del conto consuntivo relativo all'anno di erogazione, sono
approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
L'INAIL potra' richiedere alle amministrazioni statali a titolo di
finanziamento della gestione, un'anticipazione annuale pari al 50%
dell'importo dell'ultima richiesta di rimborso. Tale anticipazione
sara' conguagliata in occasione della presentazione della
rendicontazione annuale.