Art. 3. 
 
  Nei casi di unificazione di rendita da  infortunio  o  da  malattia
professionale a carico dell'INAIL con altra  a  carico  dello  Stato,
allorche', ai sensi dell'art. 80 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si costituisce  un'unica  rendita
appartenente alla  gestione  ordinaria,  le  amministrazioni  statali
verseranno all'INAIL  i  valori  capitali  delle  quote  parti  delle
rendite unificate di competenza delle amministrazioni stesse. 
  Tali valori capitali dovranno essere  calcolati  sulla  base  delle
tabelle approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124. 
  Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione  per
conto  dello  Stato  sia  inferiore  al  minimo  indennizzabile,   le
amministrazioni dello Stato verseranno all'INAIL una quota del valore
capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilita'
relativo all'infortunio a carico dello Stato. 
  Il  valore  capitale  della   quota   di   rendita   dovuta   dalla
amministrazione statale sara' calcolato con riferimento alla data  di
costituzione della rendita unificata.