Art. 3.
Nei casi di unificazione di rendita da infortunio o da malattia
professionale a carico dell'INAIL con altra a carico dello Stato,
allorche', ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si costituisce un'unica rendita
appartenente alla gestione ordinaria, le amministrazioni statali
verseranno all'INAIL i valori capitali delle quote parti delle
rendite unificate di competenza delle amministrazioni stesse.
Tali valori capitali dovranno essere calcolati sulla base delle
tabelle approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione per
conto dello Stato sia inferiore al minimo indennizzabile, le
amministrazioni dello Stato verseranno all'INAIL una quota del valore
capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilita'
relativo all'infortunio a carico dello Stato.
Il valore capitale della quota di rendita dovuta dalla
amministrazione statale sara' calcolato con riferimento alla data di
costituzione della rendita unificata.