Art. 4. 
 
  L'INAIL, costituita la rendita secondo le disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  provvedera'
a darne immediata comunicazione all'amministrazione statale. 
  L'INAIL e' tenuto ad informare l'amministrazione statale  anche  in
caso di esito negativo della richiesta di indennizzo per mancanza dei
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma precedente.