Art. 5.
Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito il
diritto ad optare, a norma di legge, o per la rendita di infortunio
cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza oppure per la
pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita
infortunistica, le amministrazioni statali interessate sono tenute a
richiedere la prescritta dichiarazione opzionale direttamente agli
interessati e di trasmetterla all'INAIL.
L'opzione esercitata e' irretrattabile.
Nell'ipotesi di opzione per la pensione privilegiata statale,
l'INAIL, acquisita la predetta dichiarazione, sospendera' il
pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo
e comunichera' all'amministrazione statale gli importi corrisposti al
predetto titolo.
Alle successive operazioni di conguaglio provvedera' direttamente
l'amministrazione statale interessata.