Art. 5. 
 
  Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito  il
diritto ad optare, a norma di legge, o per la rendita  di  infortunio
cumulata con il trattamento ordinario di  quiescenza  oppure  per  la
pensione   privilegiata   statale   con   rinuncia    alla    rendita
infortunistica, le amministrazioni statali interessate sono tenute  a
richiedere la prescritta dichiarazione  opzionale  direttamente  agli
interessati e di trasmetterla all'INAIL. 
  L'opzione esercitata e' irretrattabile. 
  Nell'ipotesi di  opzione  per  la  pensione  privilegiata  statale,
l'INAIL,  acquisita  la  predetta   dichiarazione,   sospendera'   il
pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo
e comunichera' all'amministrazione statale gli importi corrisposti al
predetto titolo. 
  Alle successive operazioni di conguaglio  provvedera'  direttamente
l'amministrazione statale interessata.