Art. 6. 
 
  Il personale dello Stato in posizione di comando  presso  qualsiasi
ente pubblico conserva agli effetti del presente decreto la  qualita'
di «dipendente dello Stato». 
  Nei confronti del personale suddetto dovra' trovare applicazione la
forma assicurativa della «gestione per  conto  dello  Stato»  fino  a
quando lo stesso non sara' stato giuridicamente inquadrato nei  ruoli
organici degli enti. 
  Nella ipotesi in cui il predetto personale  subisca  un  infortunio
sul lavoro ovvero contragga una malattia  professionale  tutelati  ai
sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,
n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente presso  il
quale  e'  distaccato  e'  tenuto  a  rimborsare  all'amministrazione
statale cui il personale  appartiene  l'ammontare  delle  prestazioni
erogate  dall'INAIL,  nonche'  il  valore  capitale  della  eventuale
rendita costituita.