Art. 6.
Il personale dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi
ente pubblico conserva agli effetti del presente decreto la qualita'
di «dipendente dello Stato».
Nei confronti del personale suddetto dovra' trovare applicazione la
forma assicurativa della «gestione per conto dello Stato» fino a
quando lo stesso non sara' stato giuridicamente inquadrato nei ruoli
organici degli enti.
Nella ipotesi in cui il predetto personale subisca un infortunio
sul lavoro ovvero contragga una malattia professionale tutelati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente presso il
quale e' distaccato e' tenuto a rimborsare all'amministrazione
statale cui il personale appartiene l'ammontare delle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' il valore capitale della eventuale
rendita costituita.