Art. 2. La Banca d'Italia provvedera' a versare entro l'8 maggio 1986, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 28 aprile 1986, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuale, per il periodo dal 1° maggio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno d'interesse. Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procedera', a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata in bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.