Art. 2. 
 
  La Banca d'Italia provvedera' a versare entro l'8 maggio 1986,  nel
deposito provvisorio in contanti costituito a  nome  della  Direzione
generale del Tesoro presso la tesoreria  provinciale  dello  Stato  -
sezione  di  Roma,  a  termine  dell'art.  9   del   citato   decreto
ministeriale del  28  aprile  1986,  il  controvalore  dell'ulteriore
importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art.  1,
al netto della provvigione di collocamento  di  cui  all'art.  7  del
decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo  Stato,
in ragione del 12,50% annuale, per il periodo dal 1° maggio  1986  al
giorno del versamento, con bonifico di un giorno d'interesse. 
  Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di
tesoreria provinciale procedera', a norma dell'art. 9, secondo comma,
del  ripetuto  decreto  ministeriale,  all'estinzione  del   deposito
provvisorio, contro emissione di apposita  quietanza  di  entrata  in
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X,  cap.   5100,
relativamente  al   controvalore   dei   certificati   effettivamente
sottoscritti, e restituzione  dell'eventuale  importo  restante  alla
Banca d'Italia.