(parte 2)
al  D.P.R.  n.  634  del 1972, che prevedeva la registrazione in caso
d'uso  per  i contratti di locazione, non formati per atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata,  con  un  canone  inferiore  a  lire
1.200.000.
Tali  fattispecie  contrattuali rientrano, ora, nella categoria delle
scritture  private  non  autenticate soggette a registrazione solo in
caso  d'uso  qualora  l'ammontare  dell'imposta  sia inferiore a lire
50.000.
Dal  raffronto con l'aliquota normalmente applicabile ai contratti di
locazione  di immobili (2%) si deduce che i medesimi saranno soggetti
a  registrazione  in  caso  d'uso  qualora  venga  pattuito un canone
inferiore a lire 2.500.000.
Da  segnalare,  inoltre,  sempre  nell'articolo 2 la previsione della
registrazione  in  caso d'uso anche dei lodi arbitrali non dichiarati
esecutivi.
Tale   disposizione,  in  precedenza  non  prevista,  rappresenta  un
correttivo  diretto  ad adeguare l'attuale disciplina tributaria alle
nuove  disposizioni,intervenute  dopo  l'emanazione del D.P.R. n. 634
del 1972, in materia di lodi arbitrali.
Degno  di  rilievo  e' il correttivo apportato dall'articolo 10 della
parte   seconda   della   tariffa   rispetto  alla  formulazione  del
corrispondente articolo 10 della parte seconda della tariffa allegata
al D.P.R. n. 634 del 1972.
L'attuale  norma  individua  piu'  analiticamente i tipi di contratto
relativi  a  prestazioni  di  lavoro  per  i  quali  e'  prevista  la
registrazione in caso d'uso.
Sembra  opportuno  richiamare l'attenzione degli uffici sul fatto che
tali  contratti  devono riguardare prestazioni di lavoro autonomo non
soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto;  infatti,  i  contratti
relativi  a  prestazioni  di  lavoro  subordinato non sono sottoposti
all'obbligo  della  registrazione  ai  sensi  dell'articolo  10 della
tabella.
Nell'articolo  11,  infine,  resta  ferma l'individuazione degli atti
formati  all'estero soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli
atti  diversi da quelli concernenti il trasferimento della proprieta'
o  la  costituzione di altri diritti reali su beni immobili o aziende
e,  comunque, dagli atti di cui all'articolo 2, lettera d), del testo
unico.
Viene  altresi' confermato il principio secondo il quale si applicano
agli  indicati  nell'articolo  11  in  parola, nell'ipotesi in cui si
verifichi  il  caso d'uso o vengano volontariamente assoggettati alla
formalita'  di  registrazione,  le  stesse  imposte  previste  per  i
corrispondenti atti formati nello Stato (lettera b).
L'articolo, pero', come riformulato dal legislatore delegato, prevede
due  diverse  categorie  di  atti: nella lettera a), gli atti che, se
formati  nello  Stato,  sarebbero stati soggetti all'imposta fissa in
quanto  contenenti  cessioni  o  prestazioni  di  servizio  che, agli
effetti  del  testo  unico, sono considerati soggetti all'imposta sul
valore  aggiunto (logicamente, tali atti, se registrati in caso d'uso
o  portati volontariamente alla registrazione, saranno assoggettati a
imposta  fissa);  nella  lettera  b),  tutti  gli  altri  atti  prima
indicati.
                               TABELLA
                 ATTI PER I QUALI NON VI E' OBBLIGO
                    DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE

Anche  nella  tabella  allegata  al  testo  unico in esame e' rimasto
invariato il numero degli articoli, rispetto a quelli contenuti nella
analoga  tabella allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, che indicano gli
atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione.
Ferma  restando  la  sinteticita' delle singole disposizioni, si deve
evidenziare  che  nella  nuova  tabella  e'  stata  data una migliore
individuazione  e  collocazione, dal punto di vieta sistematico, alle
varie  categorie  di  atti  che  beneficiano  di  una tale esclusione
ed,	inoltre, che sono stati risolti molti dubbi, sorti in precedenza,
con  l'inserimento  nella legge di alcune fattispecie non chiaramente
indicate nella tabella allegata al D.P.R. 634 del 1972.
Appare  opportuno  richiamare  in  via  preliminare  l'attenzione dei
dipendenti  uffici  su  quanto evidenziato nella presente circolare a
commento   dell'articolo   11   della   parte   prima  della  tariffa
nell'ipotesi  in  cui  gli  atti  indicati nella tabella di disamina,
tranne  quelli  di cui agli articoli 4, 5 e 11, vengano stipulati per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'articolo  5  della tabella, proprio al fine di dirimere dubbi sorti
nella  vigenza  del  D.P.R. n. 634 del 1972, completa il discorso del
corrispondente  articolo  5  di  tale decreto con l'indicazione degli
atti  e  documenti  formati  per  la  rateazione ed il rimborso delle
imposte  e  delle  tasse  nonche' delle sentenze relative a tutti gli
atti indicati nel detto articolo e aventi natura fiscale.
Piu'  circostanziato  appare  anche il richiamo agli atti di garanzia
richiesti  dalle  leggi.  Infatti,  per  uniformita'  di  trattamento
tributario,   sono   stati  indicati  anche  gli  atti  eventualmente
richiesti   da   leggi  provinciali,  nonche'  quelli  relativi  alla
cancellazione delle garanzie stesse.
La   citata  previsione  legislativa,  peraltro,  assume  particolare
rilievo  per  quanto concerne i decreti di cancellazione dell'ipoteca
iscritta   a   garanzia   dell'atto   di  dilazione  dell'imposta  di
successione.  Relativamente  a tale fattispecie, infatti, erano sorte
in  passato  molte  perplessita'  in ordine al trattamento tributario
agli  effetti  della  imposta  di  registro, in quanto, causa la loro
mancata  indicazione  nella legge, molti dipendenti uffici ritenevano
che  gli  atti  stessi  dovessero  essere sottoposti a registrazione,
previo pagamento della relativa imposta.
Infine,  nell'indicare gli atti e i documenti formati in relazione al
servizio  militare  obbligatorio,  il  legislatore,  soddisfacendo la
esigenza  di  una  logica  equiparazione  ai fini fiscali fra atti di
analoga  natura,  ha  ricompreso  anche  quelli  relativi al servizio
civile sostitutivo.
Rispetto  alla  formulazione  dell'articolo  7  della  corrispondente
tabella  allegata  al  D.P.R.  n.  634  del  1972, l'articolo 7 della
tabella  in  esame  precisa  le  fattispecie relative ai contratti di
assicurazione e riassicurazione, nonche' di rendita vitalizia che non
debbono essere sottoposti alla registrazione.
Degna  di  attenzione appare la seconda parte dell'articolo in parola
con  la quale e' stato chiarito che l'imposta sostitutiva di cui alla
legge  23  marzo 1983, n. 77, assorbe anche l'imposta di registro per
gli   atti   relativi  ai  fondi  comuni  di  investimento  mobiliare
autorizzati,  alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in
sede  di  liquidazione,  e  all'emissione  ed estinzione dei relativi
certificati,  compresi  le  quote  ed i certificati di analoghi fondi
esteri  autorizzati  al  collocamento  nel territorio dello Stato. Ne
deriva   che   tali   atti   non   sono  soggetti  all'obbligo  della
registrazione.
L'articolo  9  della  tabella  e'  stato  riformulato dal legislatore
delegato  prevedendo  nella  prima parte la non registrabilita' degli
atti  propri  delle societa' e degli enti di cui all'articolo 4 della
parte prima della tariffa, diversi da quelli ivi indicati.
Tra tali atti sono comprese le delibere relative all'approvazione del
bilancio,  all'utilizzo  di  riserve,  ad  esempio  per  copertura di
perdite,  che  non  comportano  aumento  di  capitale, le delibere di
nomina  e  accettazione degli organi di amministrazione, controllo, e
liquidazione,  nonche'  quelle,  conseguenziali  ad essi, relative ai
compensi ai sogggetti che rivestono tali cariche.
Pertanto  i  dipendenti uffici adegueranno il loro operato ai criteri
di cui sopra anche per quanto concerne i rapporti pendenti, secondo i
chiarimenti  forniti  in  sede di commento dell'articolo 79 del testo
unico.
Nell'articolo  10  e'  stata  fatta,  infine,  fra l'altro, opportuna
menzione  dei  decreti  ingiuntivi  emessi  dal giudice conciliatore,
recependo   l'indirizzo  assunto  in  proposito  dall'amministrazione
finanziaria con la circolare del 10 maggio 1985, n. 37.
Degne  d'attenzione  sono  le  ultime  disposizioni  contenute  nello
articolo  in esame ove si indicano i contratti di lavoro subordinato,
col  lettivi  e  individuali, gia' sottoposti, dall'articolo 10 della
parte  seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, alla
registrazione in caso d'uso ed i contratti agrari (mezzadria, colonia
e  soccida,  nonche'  le  convenzioni  per  pascolo e per alimento di
animali) gia' sottoposti a registrazione in termine fisso.

E' appena il caso di rilevare che, anche per questi ultimi contratti,
e'   necessario   tener  presente  la  disposizione  transitoria  del
richiamato primo comma dell'articolo 79 del testo unico.

La  presente  circolare  viene  trasmessa  agli uffici dipendenti con
preghiera di curarne la piu' ampia diffusione.

                                               Il Ministro: VISENTINI