Art. 2. 1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attivita' di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, ((detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto)), in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10%. ((Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il rimborso e' corrisposto sulla base della proposta formulata dai competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali.)) 2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non puo' essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10% del prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese ((o entro il diverso termine fissato dalle autorita' regionali o locali. 4-bis. Ai produttori di carni cunicole o ovicaprine soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorita' regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986.))
Nota agli articoli 2 e 3: Il prezzo del latte alla produzione e' determinato ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione), ed, in particolare, degli articoli 8, 9, 10 ed 11, che di seguito si riproducono. «Art. 8. - Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sara determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno standard merceologico minimo, secondo i seguenti criteri: a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi; b) maggiorazione percentuale riferita alle qualita' del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo art. 9. Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma e' determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte. A tal proposito e' stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro. Art. 9. - La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente art. 8 e' riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni dei latte, tenuto conto: a) del contenuto in grasso e proteine; b) del valore batteriologico; c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame; d) della refrigerazione del latte alla stalla. Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'art. 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali: 1) lo standard merceologico minimo del latte; 2) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate; 3) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate. Art. 10. - Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente art. 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti. L'accordo intervenuto tra le parti e' pubblicato a cura del comitato nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed e' vincolante per le parti contraenti. Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni, l'incontro per la contrattazione e' promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. Art. 11. - Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'art. 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e' determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione cosi' composta: 1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delgato con funzioni di presidente; 2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali; 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute; 4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2); 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale; 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5). Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni e' competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. La commissione e' nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui e' stata formalmente investita della questione. La decisione della commissione e' presa a maggioranza dei voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa».