Art. 2. 
 
  1.  Alle  imprese  e  alle  associazioni  di  produttori   agricoli
esercenti attivita' di lavorazione e trasformazione del latte e  suoi
derivati che, nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  igiene
pubblica, eliminano  quantitativi  di  prodotti  lattiero-caseari  di
provenienza nazionale, ((detenuti alla data di entrata in vigore  del
presente decreto)), in applicazione della prima  fase  di  intervento
dell'AIMA prevista dalla delibera  del  CIPAA  del  14  maggio  1986,
spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto  eliminato,  al
prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile  1986,
ridotto del 10%. ((Nel caso in cui manchi il  listino  aziendale,  il
rimborso e' corrisposto  sulla  base  della  proposta  formulata  dai
competenti organi regionali e provinciali  di  cui  al  comma  3  del
successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali.)) 
  2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in  attuazione  della  seconda
fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al  comma
1, il prezzo di ritiro da corrispondere  non  puo'  essere  superiore
all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e  ceduto  il
latte ad altre imprese di trasformazione  sono  rimborsate  le  spese
sostenute per la raccolta, la  prima  lavorazione  ed  il  trasporto,
nella misura del 10% del prezzo di acquisto del latte dal produttore,
quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base  ai
precedenti accordi ancora in vigore. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
ivi  indicati  che  hanno  eliminato  prodotti   lattiero-caseari   a
decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello  stesso  mese
((o entro il diverso termine  fissato  dalle  autorita'  regionali  o
locali. 
  4-bis. Ai produttori di carni  cunicole  o  ovicaprine  soggette  a
divieti di vendita in base a  disposizioni  emanate  dalle  autorita'
regionali o locali, l'AIMA corrisponde,  per  i  capi  eliminati  per
effetto di tali divieti,  un  rimborso  commisurato  alla  media  dei
prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986.)) 
 
 
            Nota agli articoli 2 e 3: 
            Il prezzo del latte alla  produzione  e'  determinato  ai
          sensi della legge 8 luglio  1975,  n.  306  (Incentivazione
          dell'associazionismo dei produttori  agricoli  nel  settore
          zootecnico e norme per  la  determinazione  del  prezzo  di
          vendita del latte alla  produzione),  ed,  in  particolare,
          degli  articoli  8,  9,  10  ed  11,  che  di  seguito   si
          riproducono. 
            «Art.  8.  -  Il  prezzo  di  vendita  del   latte   alla
          produzione, a qualunque uso  destinato,  sara  determinato,
          tenuto  conto  della  particolare  situazione  del  settore
          previa indicazione di  uno  standard  merceologico  minimo,
          secondo i seguenti criteri: 
              a) fissazione di un prezzo base  determinato  ai  sensi
          dei commi successivi; 
              b) maggiorazione percentuale riferita alle qualita' del
          latte  e  anche  alle  condizioni  igienico-sanitarie   del
          bestiame, ai sensi del successivo art. 9. 
            Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma  e'
          determinato,  per  le  singole  zone  di  produzione,   per
          ciascuna  annata  agraria,  attraverso  la   contrattazione
          collettiva  con  la  partecipazione  di  tutte   le   parti
          interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei
          costi di produzione del latte. 
            A tal proposito  e'  stabilita  la  revisione  semestrale
          riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e  al  costo
          del lavoro. 
            Art. 9. - La maggiorazione di cui  alla  lettera  b)  del
          precedente art. 8 e' riferita ad  aumenti  percentuali  del
          prezzo base a secondo delle diverse destinazioni dei latte,
          tenuto conto: 
              a) del contenuto in grasso e proteine; 
              b) del valore batteriologico; 
              c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame; 
              d) della refrigerazione del latte alla stalla. 
            Le regioni indicano le associazioni,  gli  istituti  e  i
          laboratori presso i  quali  espletare  le  analisi  per  la
          definizione delle caratteristiche del latte,  nel  rispetto
          delle vigenti disposizioni. 
            Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
          presente legge, le regioni, sentito il parere  delle  parti
          contraenti  e,   fino   alla   loro   costituzione,   delle
          organizzazioni di cui all'art. 12, determinano con  proprie
          leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali: 
              1) lo standard merceologico minimo del latte; 
              2) le percentuali di maggiorazione di cui alle  lettere
          a), b), c) e d) del precedente primo comma, percentuali che
          possono essere variate annualmente con provvedimenti  delle
          regioni   stesse,   sentito   il   parere    delle    parti
          sopraindicate; 
              3) le norme tecniche per la valutazione e  i  controlli
          del contenuto in grasso e in proteine del  latte,  del  suo
          valore batteriologico  e  delle  condizioni  sanitarie  del
          bestiame in  modo  da  fornire  ogni  garanzia  alle  parti
          interessate. 
            Art. 10. - Qualora le parti non vi abbiano  autonomamente
          provveduto, la regione promuove su richiesta di  una  delle
          parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio
          dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico,  di
          cui al precedente art. 3, degli industriali del  settore  e
          delle  centrali  del  latte,  allo  scopo  di  favorire  la
          contrattazione per la determinazione del prezzo di  vendita
          del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9. 
            Il comitato partecipa all'incontro con  l'intervento  dei
          suoi componenti. 
            L'accordo intervenuto tra le parti e' pubblicato  a  cura
          del comitato nel Bollettino ufficiale della regione o delle
          province autonome di Trento e Bolzano ed e' vincolante  per
          le parti contraenti. 
            Qualora la  fissazione  del  prezzo  interessi  una  zona
          ricadente nel territorio di piu' regioni, l'incontro per la
          contrattazione e' promosso dalla regione nel cui territorio
          si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. 
            Art. 11. - Qualora non intervenga tra le parti  l'accordo
          di  cui  all'art. 10  entro   trenta   giorni   dall'inizio
          dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e'
          determinato,  secondo  i  criteri  fissati  dalla  presente
          legge, da una commissione cosi' composta: 
              1)  l'assessore  regionale  all'agricoltura  o  un  suo
          delgato con funzioni di presidente; 
              2) cinque rappresentanti dei produttori del  latte,  di
          cui quattro  in  rappresentanza  dei  coltivatori  diretti,
          designati dalle organizzazioni  di  categoria  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale tramite  le  rispettive
          sezioni regionali; 
              3)     due     rappresentanti     delle     cooperative
          lattiero-casearie,    designati    dalle     organizzazioni
          cooperativistiche nazionali riconosciute; 
              4)   quattro   rappresentanti   delle   industrie    di
          trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al
          precedente n. 2); 
              5)  un  rappresentante  delle   centrali   del   latte,
          designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale; 
              6) due esperti in materia lattiero-casearia,  designati
          uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2) ed  uno
          da quelle di cui ai numeri 4) e 5). 
            Qualora la  fissazione  del  prezzo  interessi  una  zona
          ricadente nel territorio di piu' regioni e'  competente  la
          commissione della regione nel cui territorio  si  determina
          la maggiore produzione rispetto alla zona. 
            La commissione e' nominata  con  decreto  del  presidente
          della regione entro trenta giorni dalla  scadenza  di  ogni
          annata agraria e deve assumere  le  proprie  determinazioni
          entro trenta giorni da quello in cui e'  stata  formalmente
          investita della questione. 
            La decisione della commissione e' presa a maggioranza dei
          voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente  dopo  la
          pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  o
          delle province autonome di Trento e Bolzano. 
            La commissione ha sede presso la camera di commercio  del
          capoluogo di regione, dove viene convocata  dal  presidente
          della commissione stessa».