Art. 3. 
 
  1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio  1986  ed
entro il giorno 16  dello  stesso  mese  ((o  entro  diverso  termine
fissato dalle autorita' regionali  o  locali)),  hanno  eliminato  il
latte  fresco  non  ritirato  dalle  imprese  trasformatrici,  ((o  i
prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda)) viene
rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede  regionale  in  base
alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in  base  ai  precedenti  accordi
ancora in vigore. 
  2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla  base  di  elenchi  nominativi
redatti dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Le  regioni  e  le  province  autonome  attestano,  con  la
procedura di cui al comma 5 dell'articolo  4,  la  sussistenza  delle
condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato. ((La
stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni  cunicole
e ovicaprine di cui all'articolo 2, comma 4-bis.)) 
 
 
            Nota agli articoli 2 e 3: 
            Il prezzo del latte alla  produzione  e'  determinato  ai
          sensi della legge 8 luglio  1975,  n.  306  (Incentivazione
          dell'associazionismo dei produttori  agricoli  nel  settore
          zootecnico e norme per  la  determinazione  del  prezzo  di
          vendita del latte alla  produzione),  ed,  in  particolare,
          degli  articoli  8,  9,  10  ed  11,  che  di  seguito   si
          riproducono. 
            «Art.  8.  -  Il  prezzo  di  vendita  del   latte   alla
          produzione, a qualunque uso  destinato,  sara  determinato,
          tenuto  conto  della  particolare  situazione  del  settore
          previa indicazione di  uno  standard  merceologico  minimo,
          secondo i seguenti criteri: 
              a) fissazione di un prezzo base  determinato  ai  sensi
          dei commi successivi; 
              b) maggiorazione percentuale riferita alle qualita' del
          latte  e  anche  alle  condizioni  igienico-sanitarie   del
          bestiame, ai sensi del successivo art. 9. 
            Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma  e'
          determinato,  per  le  singole  zone  di  produzione,   per
          ciascuna  annata  agraria,  attraverso  la   contrattazione
          collettiva  con  la  partecipazione  di  tutte   le   parti
          interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei
          costi di produzione del latte. 
            A tal proposito  e'  stabilita  la  revisione  semestrale
          riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e  al  costo
          del lavoro. 
            Art. 9. - La maggiorazione di cui  alla  lettera  b)  del
          precedente art. 8 e' riferita ad  aumenti  percentuali  del
          prezzo base a secondo delle diverse destinazioni dei latte,
          tenuto conto: 
              a) del contenuto in grasso e proteine; 
              b) del valore batteriologico; 
              c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame; 
              d) della refrigerazione del latte alla stalla. 
            Le regioni indicano le associazioni,  gli  istituti  e  i
          laboratori presso i  quali  espletare  le  analisi  per  la
          definizione delle caratteristiche del latte,  nel  rispetto
          delle vigenti disposizioni. 
            Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
          presente legge, le regioni, sentito il parere  delle  parti
          contraenti  e,   fino   alla   loro   costituzione,   delle
          organizzazioni di cui all'art. 12, determinano con  proprie
          leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali: 
              1) lo standard merceologico minimo del latte; 
              2) le percentuali di maggiorazione di cui alle  lettere
          a), b), c) e d) del precedente primo comma, percentuali che
          possono essere variate annualmente con provvedimenti  delle
          regioni   stesse,   sentito   il   parere    delle    parti
          sopraindicate; 
              3) le norme tecniche per la valutazione e  i  controlli
          del contenuto in grasso e in proteine del  latte,  del  suo
          valore batteriologico  e  delle  condizioni  sanitarie  del
          bestiame in  modo  da  fornire  ogni  garanzia  alle  parti
          interessate. 
            Art. 10. - Qualora le parti non vi abbiano  autonomamente
          provveduto, la regione promuove su richiesta di  una  delle
          parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio
          dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico,  di
          cui al precedente art. 3, degli industriali del  settore  e
          delle  centrali  del  latte,  allo  scopo  di  favorire  la
          contrattazione per la determinazione del prezzo di  vendita
          del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9. 
            Il comitato partecipa all'incontro con  l'intervento  dei
          suoi componenti. 
            L'accordo intervenuto tra le parti e' pubblicato  a  cura
          del comitato nel Bollettino ufficiale della regione o delle
          province autonome di Trento e Bolzano ed e' vincolante  per
          le parti contraenti. 
            Qualora la  fissazione  del  prezzo  interessi  una  zona
          ricadente nel territorio di piu' regioni, l'incontro per la
          contrattazione e' promosso dalla regione nel cui territorio
          si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. 
            Art. 11. - Qualora non intervenga tra le parti  l'accordo
          di  cui  all'art. 10  entro   trenta   giorni   dall'inizio
          dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e'
          determinato,  secondo  i  criteri  fissati  dalla  presente
          legge, da una commissione cosi' composta: 
              1)  l'assessore  regionale  all'agricoltura  o  un  suo
          delgato con funzioni di presidente; 
              2) cinque rappresentanti dei produttori del  latte,  di
          cui quattro  in  rappresentanza  dei  coltivatori  diretti,
          designati dalle organizzazioni  di  categoria  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale tramite  le  rispettive
          sezioni regionali; 
              3)     due     rappresentanti     delle     cooperative
          lattiero-casearie,    designati    dalle     organizzazioni
          cooperativistiche nazionali riconosciute; 
              4)   quattro   rappresentanti   delle   industrie    di
          trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al
          precedente n. 2); 
              5)  un  rappresentante  delle   centrali   del   latte,
          designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale; 
              6) due esperti in materia lattiero-casearia,  designati
          uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2) ed  uno
          da quelle di cui ai numeri 4) e 5). 
            Qualora la  fissazione  del  prezzo  interessi  una  zona
          ricadente nel territorio di piu' regioni e'  competente  la
          commissione della regione nel cui territorio  si  determina
          la maggiore produzione rispetto alla zona. 
            La commissione e' nominata  con  decreto  del  presidente
          della regione entro trenta giorni dalla  scadenza  di  ogni
          annata agraria e deve assumere  le  proprie  determinazioni
          entro trenta giorni da quello in cui e'  stata  formalmente
          investita della questione. 
            La decisione della commissione e' presa a maggioranza dei
          voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente  dopo  la
          pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  o
          delle province autonome di Trento e Bolzano. 
            La commissione ha sede presso la camera di commercio  del
          capoluogo di regione, dove viene convocata  dal  presidente
          della commissione stessa».