Art. 4. 1. ((Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-bis)), entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda. 2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantita' dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4. 3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da ((idonea documentazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorita' regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni)) delle associazioni di produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonche' dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione e' rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro ((trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantita' dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30%, ((cosi' come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole. 4-bis. L'AIMA e' autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica.)) 5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra, ((entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime)), all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile. 6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattierocaseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi ((entro tre mesi)) dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione. 7. Per i prodotti lattiero-caseari ((e per quelli ortofrutticoli)) l'importo da corrispondere e' maggiorato di un interesse determinato al tasso del dieci per cento sulle somme ammesse ai rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento. ((8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la generalita' dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di particolare entita' nel settore lattiero-caseario e, negli altri casi, soggetti individuati mediante sorteggio.)) Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennita' di missione a carico dell'AIMA. ((8-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto.))