Art. 4. 
 
  1. ((Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-bis)), entro
trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti,
i soggetti interessati presentano apposita domanda. 
  2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda  e'
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, con la indicazione  delle  quantita'  dei  prodotti
eliminati ai sensi del medesimo comma 4. 
  3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1  e  2  sono  presentate
all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano,  accompagnate  da  ((idonea
documentazione attestante  la  provenienza  nazionale  del  prodotto,
dalla certificazione rilasciata dalle  autorita'  regionali  relativa
all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni))  delle
associazioni di  produttori  contenenti  copia  della  documentazione
fiscale relativa al  prodotto  venduto  o  conferito,  nonche'  dalle
attestazioni di  pagamento  del  latte  ai  produttori  agricoli  nei
termini stabiliti. Per i  produttori  non  soci  di  associazioni  di
produttori la certificazione e'  rilasciata  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli  ritirati  ed
eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in  data
8 maggio 1986, le associazioni dei produttori  ortofrutticoli  devono
presentare domanda di rimborso all'AIMA entro ((trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.)) La domanda  deve  essere  inoltrata  per  il  tramite  dei
competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  accompagnata   da   certificazione   rilasciata   dalle
commissioni regionali di  controllo  dei  ritiri  disposti  dall'AIMA
circa la specie e la quantita' dei prodotti ritirati ed eliminati.  I
rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati  dall'AIMA  in
misura non superiore a quelli  medi  all'origine  franco  produttore,
rilevati sui mercati  all'ingrosso  alla  data  del  2  maggio  1986,
ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986  del  30%,  ((cosi'
come concordato  tra  l'AIMA,  le  unioni  nazionali  dei  produttori
ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole. 
  4-bis. L'AIMA e' autorizzata a rimborsare  gli  oneri  documentati,
necessari  per   l'eliminazione   dei   prodotti   ortofrutticoli   e
lattiero-caseari,  secondo  le   vigenti   disposizioni   di   igiene
pubblica.)) 
  5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato  l'esame
delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa  raccolta  dei  necessari
elementi  istruttori,  le  inoltra,  ((entro  sessanta   giorni   dal
ricevimento  delle  medesime)),  all'AIMA  con  propria  proposta  di
rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla  certificazione
della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso
per l'importo ritenuto ammissibile. 
  6. Per i  prodotti  ortofrutticoli  e  per  quelli  lattierocaseari
eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi  relativi  ((entro  tre  mesi))
dalla  data  di  ricezione  della  proposta   dell'organo   regionale
corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione. 
  7. Per i prodotti lattiero-caseari ((e per quelli  ortofrutticoli))
l'importo da corrispondere e' maggiorato di un interesse  determinato
al tasso del  dieci  per  cento  sulle  somme  ammesse  ai  rimborso,
commisurato al tempo intercorrente tra la  data  di  ricezione  della
proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento. 
  ((8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'effettuazione  di  controlli  sui  soggetti  che  hanno  presentato
domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino  la
generalita'  dei  soggetti  che   abbiano   richiesto   rimborsi   di
particolare entita' nel  settore  lattiero-caseario  e,  negli  altri
casi, soggetti individuati mediante sorteggio.)) Tali controlli  sono
affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi  e  ai  Corpi  di
polizia, d'intesa per questi ultimi con i Ministri competenti  e  con
assunzione delle relative indennita' di missione a carico dell'AIMA. 
  ((8-bis. Il Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  invia  al
Parlamento, entro il 31 marzo  1987,  una  relazione  sull'attuazione
delle disposizioni del presente decreto.))