Art. 6. 
 
  ((1.  All'onere  derivante   dall'applicazione   dell'articolo   1,
valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di  previsione
del Ministero del tesoro per il medesimo anno  finanziario,  all'uopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1986-1988: 
    a) quanto a  lire  85  miliardi  la  voce  «Piano  nazionale  per
l'informatica»; 
    b) quanto a lire 98 miliardi la  voce  «Nuovo  ordinamento  della
scuola secondaria superiore»; 
    c) quanto a lire 35 miliardi la voce «Interventi a  favore  delle
Ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse»; 
    d) quanto a lire 99  miliardi  la  voce  «Delega  legislativa  al
Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale»; 
    e) quanto a lire 40 miliardi la voce «Revisione  e  potenziamento
degli Uffici  di  conciliazione.  Concorso  dello  Stato  alle  spese
necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice
conciliatore e sistemazione negli  edifici  giudiziari  dei  Consigli
dell'ordine degli avvocati e procuratori»; 
    f)  quanto  a  lire  48  miliardi  la  voce  «Modificazioni  alle
disposizioni  sulla  nomina  del  conciliatore  e  del  vice  pretore
onorario (Istituzione del giudice di pace)»; 
    g) quanto a lire 12 miliardi la voce «Incentivi all'apprendistato
e alla ristruttuazione del tempo di lavoro»; 
    h) quanto a lire 60 miliardi la voce «Norme  per  la  tutela  dei
lavoratori italiani dipendenti da  imprese  operanti  all'estero  nei
Paesi extra comunitari»; 
    i) quanto a lire 23 miliardi la voce «Riordinamento del Ministero
degli affari esteri». 
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dell'articolo   4-bis,
valutato in 13 miliardi di lire, si provvede  mediante  riduzione  di
pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario  1986;  del
Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))