Art. 6. ((1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988: a) quanto a lire 85 miliardi la voce «Piano nazionale per l'informatica»; b) quanto a lire 98 miliardi la voce «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore»; c) quanto a lire 35 miliardi la voce «Interventi a favore delle Ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse»; d) quanto a lire 99 miliardi la voce «Delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale»; e) quanto a lire 40 miliardi la voce «Revisione e potenziamento degli Uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori»; f) quanto a lire 48 miliardi la voce «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)»; g) quanto a lire 12 miliardi la voce «Incentivi all'apprendistato e alla ristruttuazione del tempo di lavoro»; h) quanto a lire 60 miliardi la voce «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extra comunitari»; i) quanto a lire 23 miliardi la voce «Riordinamento del Ministero degli affari esteri». 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-bis, valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986; del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))