IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni; Visti gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 219; Visti gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47, concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale; Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 1981, n. 180 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 1982, n. 65, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato; Considerato che l'art. 55 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalita' per il conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea; Sentita la commissione medica centrale di secondo grado presso il Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre 1985 ha espresso parere favorevole; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella riunione del 29 maggio 1986 hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo del compartimento marittimo puo' autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione fino a m - 20, ovvero senza limite massimo d'immersione.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 25 luglio 1969), nel testo di cui al D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 luglio 1983): «Art. 128. (Esercizio della pesca subacquea professionale). - La pesca subacquea professionale e' consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e puo' esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea. Art. 128-bis. (Esercizio della pesca subacquea sportiva). - La pesca subacquea sportiva e' consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non puo' raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea. Art. 129. (Limitazioni). - L'esercizio della pesca subacquea e' vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole. Art. 130. (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recate una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e' accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione». - Gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione prevedono: «Art. 204. (Attivita' dei palombari). - I palombari in servizio locale esercitano la loro attivita' entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorita' marittima del porto di iscrizione. Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aria e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneita' rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto. Art. 205. (Registro dei palombari). - Il registro dei palombari e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40; 2) cittadinanza italiana; 3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualita' di palombaro. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) e' condizione per l'esercizio della professione ed e' soggetta a controllo triennale da parte del medico di porto. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) e al comma terzo e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta: 1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio; 3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato. Art. 206. (Libretto di ricognizione). - Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 155. Art. 207. (Cancellazione dal registro). - Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 205. L'inabilita' di cui al n. 2) del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del presente regolamento». Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965 e' riportato nelle note alle premesse.