IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima; 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio  1965,
n. 963, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visti gli articoli 128, 128-bis, 129  e  130  del  regolamento  per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 219; 
  Visti gli  articoli  204,  205,  206  e  207  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto il decreto ministeriale 13  gennaio  1979,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n.
47, concernente l'istituzione della  categoria  dei  sommozzatori  in
servizio locale; 
  Visti il decreto  ministeriale  31  marzo  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2  luglio  1981,  n.
180 ed il decreto ministeriale  2  febbraio  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8  marzo  1982,  n.
65, che modificano ed integrano il decreto  ministeriale  13  gennaio
1979 citato; 
  Considerato che l'art. 55 del regolamento  per  l'esecuzione  della
legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di  un
decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalita' per  il
conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea; 
  Sentita la commissione medica centrale di secondo grado  presso  il
Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre
1985 ha espresso parere favorevole; 
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
ed il comitato nazionale per la conservazione  e  la  gestione  delle
risorse biologiche del mare, che nella riunione del  29  maggio  1986
hanno espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli  128,  128-bis,
129 e 130 del regolamento per  l'esecuzione  della  legge  14  luglio
1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il
capo del compartimento marittimo puo' autorizzare la pesca  subacquea
professionale con limite massimo d'immersione fino a m -  20,  ovvero
senza limite massimo d'immersione. 
 
 
            Note alle premesse: 
            - Si trascrive il testo degli articoli 128, 128-bis,  129
          e 130 del  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  14
          luglio  1965,  n.  963,  sulla   disciplina   della   pesca
          marittima, approvato con D.P.R. 2  ottobre  1968,  n.  1639
          (pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 188 del 25 luglio 1969), nel testo di  cui  al
          D.P.R. 18 marzo 1983, n.  219  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 143 del 26 luglio 1983): 
            «Art.   128.    (Esercizio    della    pesca    subacquea
          professionale).  -  La  pesca  subacquea  professionale  e'
          consentita esclusivamente a coloro  che  sono  in  possesso
          della  specializzazione  di  pescatore  subacqueo  e   puo'
          esercitarsi soltanto in apnea, senza  l'uso  di  apparecchi
          ausiliari di respirazione. Di questi ultimi  e'  consentita
          l'utilizzazione solo per finalita' diverse  dalla  pesca  o
          per la raccolta di corallo e molluschi. 
            E' consentito  trasportare  sullo  stesso  mezzo  nautico
          fucili  per  la  pesca  subacquea,  o  mezzi   simili,   ed
          apparecchi di respirazione, fermo restando  il  divieto  di
          servirsi di  questi  ultimi  per  l'esercizio  della  pesca
          subacquea. 
            Art. 128-bis. (Esercizio della pesca subacquea sportiva).
          - La pesca subacquea sportiva  e'  consentita  soltanto  in
          apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di  respirazione.
          Di questi ultimi e'  consentita  l'utilizzazione  solo  per
          finalita' diverse dalla pesca. 
            Il pescatore  sportivo  subacqueo  non  puo'  raccogliere
          coralli o molluschi. 
            E' consentito  trasportare  sullo  stesso  mezzo  nautico
          fucili  per  la  pesca  subacquea,  o  mezzi   simili,   ed
          apparecchi di respirazione, fermo restando  il  divieto  di
          servirsi di  questi  ultimi  per  l'esercizio  della  pesca
          subacquea. 
            Art.  129.  (Limitazioni).  -  L'esercizio  della   pesca
          subacquea e' vietato: 
              a) a distanza  inferiore  a  500  metri  dalle  spiagge
          frequentate da bagnanti; 
              b) a distanza inferiore  a  100  metri  dagli  impianti
          fissi da pesca e dalle reti da posta; 
              c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate
          fuori dai porti; 
              d) in zone di mare di regolare  transito  di  navi  per
          l'uscita e l'entrata nei porti  ed  ancoraggi,  determinate
          dal capo del compartimento marittimo; 
              e) dal tramonto al sorgere del sole. 
            Art. 130. (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione ha
          l'obbligo di segnalarsi  con  un  galleggiante  recate  una
          bandiera rossa con striscia diagonale bianca,  visibile  ad
          una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo  e'
          accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
          essere issata sul mezzo nautico. 
            Il subacqueo deve operare entro un  raggio  di  50  metri
          dalla  verticale  del  mezzo  nautico  di  appoggio  o  del
          galleggiante portante la bandiera di segnalazione». 
            - Gli articoli 204, 205, 206 e 207  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice della navigazione prevedono: 
            «Art. 204. (Attivita' dei palombari). -  I  palombari  in
          servizio locale esercitano la loro attivita' entro l'ambito
          del porto presso il  cui  ufficio  sono  iscritti  e  nelle
          adiacenze e possono  esercitare  temporaneamente  anche  in
          altri porti, previa autorizzazione dell'autorita' marittima
          del porto di iscrizione. 
            Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite
          di pompe d'aria e di  compressori.  Le  imbarcazioni  e  le
          pompe  debbono  possedere  un  certificato   di   idoneita'
          rilasciato  dal  Registro   italiano   navale.   Le   altre
          apparecchiature tecniche debbono  essere  giudicate  idonee
          dal comandante del porto. 
            Art. 205. (Registro dei palombari).  -  Il  registro  dei
          palombari e' tenuto dal comandante del porto. 
            Per ottenere l'iscrizione nel registro sono  necessari  i
          seguenti requisiti: 
              1) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40; 
              2) cittadinanza italiana; 
              3)  costituzione  fisica  particolarmente  robusta   ed
          esente  da  tendenze  alla  pletora  ed  alle  congestioni,
          accertata dal medico di porto o,  in  sua  assenza,  da  un
          medico designato dal capo di compartimento; 
              4) non essere stato condannato per un delitto  punibile
          con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione,
          oppure  per  contrabbando,  furto,  truffa,  appropriazione
          indebita, ricettazione, o per un  delitto  contro  la  fede
          pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
              5) buona condotta morale e civile; 
              6) avere effettuato un anno di navigazione in  servizio
          di  coperta,  o  aver  prestato,  per  lo  stesso  periodo,
          servizio nella marina militare in qualita' di palombaro. 
            La persistenza dei requisiti fisici di cui al  n.  3)  e'
          condizione per l'esercizio della professione ed e' soggetta
          a controllo triennale da parte del medico di porto. 
            Contro le risultanze delle visite  sanitarie  di  cui  al
          comma secondo, n. 3) e al comma terzo e'  ammesso  ricorso,
          entro  quindici  giorni   dalla   data   di   comunicazione
          dell'esito  della  visita,  ad  una  commissione  istituita
          presso l'ufficio di porto e composta: 
              1) da un medico designato dal capo  del  compartimento,
          presidente; 
              2)  da  un  medico  designato  dal  medico  provinciale
          competente per territorio; 
              3) da un medico designato dall'Istituto  nazionale  per
          la previdenza sociale. 
            Le designazioni di cui al precedente  comma  non  possono
          cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato. 
            Art. 206. (Libretto di ricognizione). -  Il  libretto  di
          ricognizione, conforme al modello  approvato  dal  Ministro
          per la marina mercantile, e'  rilasciato  al  palombaro  in
          servizio locale dal comandante  del  porto  all'atto  della
          iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente. 
            Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per
          la  sua  tenuta  si  applicano  le  disposizioni  stabilite
          dall'art. 155. 
            Art.  207.   (Cancellazione   dal   registro).   -   Alla
          cancellazione dal registro si procede: 
              1) per morte; 
              2) per permanente inabilita' al servizio; 
              3) per avere il palombaro raggiunto  l'eta'  prescritta
          dalle leggi  sulla  previdenza  sociale  agli  effetti  del
          riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 
              4) a domanda; 
              5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri
          2), 3) e 5) dell'art. 205. 
            L'inabilita' di cui al n.  2)  del  precedente  comma  e'
          accertata nei modi previsti  dai  commi  terzo  e  seguenti
          dell'art. 156 del presente regolamento». 
            Nota all'art. 1: 
            Il testo degli articoli  128,  128-bis,  129  e  130  del
          regolamento per l'esecuzione della  legge  n.  963/1965  e'
          riportato nelle note alle premesse.