Art. 3. 
 
  Il capo del compartimento marittimo deve accertare  la  rispondenza
degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti. 
  Le  imbarcazioni  di  coloro  che  usano  apparecchi  ausiliari  di
respirazione analoghi a quelli usati  dai  palombari  debbono  essere
munite di pompe d'aria e compressori  ritenuti  idonei  dal  Registro
navale italiano, il quale  rilascia  il  certificato  d'idoneita'  ai
sensi dell'art. 204 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328. 
 
 
            Nota all'art. 3: 
            Il testo dell'art. 204 del regolamento  per  l'esecuzione
          del codice della navigazione e' riportato nelle  note  alle
          premesse.