Art. 3. Il capo del compartimento marittimo deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti. Le imbarcazioni di coloro che usano apparecchi ausiliari di respirazione analoghi a quelli usati dai palombari debbono essere munite di pompe d'aria e compressori ritenuti idonei dal Registro navale italiano, il quale rilascia il certificato d'idoneita' ai sensi dell'art. 204 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 204 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e' riportato nelle note alle premesse.