Art. 4. 
 
  L'autorizzazione   alla   pesca   subacquea   professionale   viene
rilasciata a condizione che i richiedenti siano: 
    1) iscritti nel registro  dei  pescatori  professionali  a  norma
dell'art. 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  2  ottobre
1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1983, n. 219; 
    2) in possesso di attestato di qualificazione previsto  dall'art.
3, punto 6, del decreto  ministeriale  13  gennaio  1979,  ovvero  di
attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o  da
altri enti o scuole ritenute  dal  capo  di  compartimento  idonei  a
rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei  pescatori
subacquei professionali; si  prescinde  dal  requisito  del  possesso
dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio,  almeno
per un anno, nella Marina militare in  qualita'  di  sommozzatore  od
incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della  Polizia  di
Stato o dei vigili del fuoco in qualita' di sommozzatore; 
    3) in  possesso  dei  requisiti  fisici,  indicati  nella  scheda
allegata al presente decreto, accertati dal medico di  porto,  o,  in
sua assenza, da  un  medico.  designato  dal  capo  di  compartimento
marittimo; 
    4) di eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni  per
autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m - 20,  ovvero  non
superiore  a  35  anni  per  autorizzazioni  senza   limite   massimo
d'immersione. 
  L'autorizzazione e' revocata a seguito della perdita dei  requisiti
di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione ha validita' annuale ed
e' rinnovata dietro presentazione del certificato di cui al punto 3). 
 
 
            Note all'art. 4: 
            - Il D.P.R.  n.  1639/1968  approva  il  regolamento  per
          l'esecuzione dellla legge 14 luglio  1965,  n.  963,  sulla
          disciplina della pesca marittima. Il testo dell'art. 35 del
          regolamento, come sostituito  dall'art.  2  del  D.P.R.  n.
          219/1983, e' il seguente: 
            «Art. 35. (Requisiti e condizioni  per  l'iscrizione).  -
          Non puo' ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 
              1) chi non e' iscritto nelle matricole della  gente  di
          mare; 
              2)  chi  e'  stato  dichiarato  delinquente   abituale,
          professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta  la
          riabilitazione; 
              3) chi  e'  stato  condannato  per  uno  o  piu'  reati
          previsti dalle leggi sulla  pesca  ad  una  pena  detentiva
          complessivamente superiore ad un anno; 
              4)  chi  e'  stato  condannato  per  piu'   di   cinque
          violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 
              5)  chi  non  eserciti  la  pesca  professionale  quale
          attivita' esclusiva o prevalente. 
            Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non
          sono considerate le condanne in relazione  alle  quali  sia
          intervenuta riabilitazione. 
            Per ottenere l'iscrizione nel  registro,  parte  seconda,
          oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4)  e  5)  del
          primo comma, e' necessario  essere  iscritti  almeno  nelle
          matricole della gente di mare di terza categoria. 
            La insussistenza dell'impedimento di cui al  n.  5)  puo'
          essere dimostrata anche con  dichiarazione  resa  ai  sensi
          dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
            Il capo del compartimento puo' in ogni momento verificare
          che, l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti  in
          maniera   stabile   e    continuativa    altra    attivita'
          professionale». 
            - L'art. 3, secondo comma, punto 6), del D.M. 13  gennaio
          1979 (per il titolo si  veda  nelle  premesse  al  presente
          decreto) prevede: 
            «Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari  i
          seguenti requisiti: 
            (Omissis); 
              6)  aver  conseguito  il   diploma   o   attestato   di
          qualificazione professionale,  con  allegato  brevetto,  di
          sommozzatore professionista o  perito  tecnico  addetto  ai
          lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole
          o centri  di  formazione  e  qualificazione  professionali,
          legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero
          aver prestato servizio, per almeno un  anno,  nella  Marina
          militare nella  qualita'  di  sommozzatore  o  incursore  o
          nell'Arma  dei  carabinieri  o  nei  corpi  della  pubblica
          sicurezza  e  dei  vigili  del  fuoco  nella  qualita'   di
          sommozzatore».