Art. 4. L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano: 1) iscritti nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219; 2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3, punto 6, del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute dal capo di compartimento idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualita' di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualita' di sommozzatore; 3) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al presente decreto, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico. designato dal capo di compartimento marittimo; 4) di eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m - 20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite massimo d'immersione. L'autorizzazione e' revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione ha validita' annuale ed e' rinnovata dietro presentazione del certificato di cui al punto 3).
Note all'art. 4: - Il D.P.R. n. 1639/1968 approva il regolamento per l'esecuzione dellla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima. Il testo dell'art. 35 del regolamento, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 219/1983, e' il seguente: «Art. 35. (Requisiti e condizioni per l'iscrizione). - Non puo' ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non e' iscritto nelle matricole della gente di mare; 2) chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 3) chi e' stato condannato per uno o piu' reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi e' stato condannato per piu' di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attivita' esclusiva o prevalente. Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, e' necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) puo' essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento puo' in ogni momento verificare che, l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attivita' professionale». - L'art. 3, secondo comma, punto 6), del D.M. 13 gennaio 1979 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) prevede: «Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: (Omissis); 6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualita' di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualita' di sommozzatore».