Art. 5. 
 
  Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea  professionale  con
limite massimo di immersione a m - 20 il richiedente dovra' essere in
possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi
quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e),  f),  g),  h)  ed  i)  e
dovra' sostenere un colloquio finale.