Art. 5. Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m - 20 il richiedente dovra' essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e), f), g), h) ed i) e dovra' sostenere un colloquio finale.