Art. 6. 
 
  Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui  ai  precedenti
articoli, e' ammesso ricorso,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione  dell'esito  della  visita,   presso   la   commissione
costituita  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  3  del   decreto
ministeriale 13 gennaio 1979. 
 
 
            Nota all'art. 6: 
            L'ultimo comma dell'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979  (per
          il titolo si  veda  nelle  premesse  al  presente  decreto)
          prevede l'istituzione di una commissione  presso  l'ufficio
          di  porto  composta  da  tre  medici  esperti  in  medicina
          iperbarica e designati: 1) uno, che  funge  da  presidente,
          dal  capo  di   compartimento;   2)   uno   dal   dirigente
          dell'ufficio   di   sanita'   marittima   competente    per
          territorio;  3)  uno   dall'Istituto   nazionale   per   la
          previdenza sociale. Le designazioni non possono cadere  sul
          sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.