Art. 6. Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979.
Nota all'art. 6: L'ultimo comma dell'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) prevede l'istituzione di una commissione presso l'ufficio di porto composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati: 1) uno, che funge da presidente, dal capo di compartimento; 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanita' marittima competente per territorio; 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.