Art. 8. Il capo del compartimento marittimo stabilisce con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale: 1) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento; 2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale; 3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale e sportiva.