Art. 8. 
 
  Il  capo  del  compartimento  marittimo  stabilisce   con   propria
ordinanza, sentita la commissione consultiva locale: 
    1)  il  numero  massimo  di  autorizzazioni  che  possono  essere
rilasciate nel compartimento; 
    2) il quantitativo massimo di  pescato  giornaliero  ammesso  per
ciascun pescatore subacqueo professionale; 
    3) i periodi di divieto della  pesca  subacquea  professionale  e
sportiva.