Art. 2. 
 
  Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici  provinciali
sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che  sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 3 dicembre 1986 
 
                                             p. Il Ministro: D'Aquino