Art. 2. 1. Per far fronte agli oneri connessi a programmi di intervento di ristrutturazione e riconversione, anche attraverso la chiusura di impianti, nel settore dei tubi ed alla conseguente soluzione dei problemi occupazionali, il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di lire 40 miliardi. 2. Alle domande di contributo relative alla chiusura di impianti, che devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e le relative norme di attuazione. 3. Alle imprese che presentano programmi di ristrutturazione o riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e che prevedono la completa realizzazione entro il 1988, sempreche' non comportino incrementi di capacita' produttiva, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto pari al massimo al cinquanta per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda la soluzione di un problema occupazionale per un numero di unita' superiore a 400, il contributo predetto e' cumulabile con quelli gia' concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986. Il contributo e' concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore.