Art. 2.

  1.  Per far fronte agli oneri connessi a programmi di intervento di
ristrutturazione  e  riconversione,  anche  attraverso la chiusura di
impianti,  nel  settore  dei  tubi  ed alla conseguente soluzione dei
problemi  occupazionali, il "Fondo per la razionalizzazione aziendale
ed  interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20
della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46, e' incrementato di lire 40
miliardi.
  2.  Alle  domande di contributo relative alla chiusura di impianti,
che   devono  essere  presentate  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986, si applicano le
disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e le
relative norme di attuazione.
  3.  Alle  imprese  che  presentano  programmi di ristrutturazione o
riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e che
prevedono  la  completa  realizzazione  entro il 1988, sempreche' non
comportino  incrementi  di capacita' produttiva, puo' essere concesso
un  contributo a fondo perduto pari al massimo al cinquanta per cento
del   costo  dell'investimento  previsto.  Qualora  il  programma  di
intervento   presentato   preveda   la   soluzione   di  un  problema
occupazionale  per un numero di unita' superiore a 400, il contributo
predetto   e'   cumulabile   con   quelli   gia'  concessi  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  31  maggio  1984,  n. 193. Le domande
relative   ai   predetti  programmi  devono  pervenire  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno
1986.  Il  contributo  e' concesso dal CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, previo parere del
comitato  tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore.