Art. 3.

  1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo
comma,  del  decreto-legge  31  gennaio 1983, n. 19, convertito nella
legge  31  marzo  1983,  n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 1987. Con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della
politica di settore in sede interna e internazionale.
  2.  Il  termine  del  31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo
comma,  della  legge 31 maggio 1984, n. 193, e' prorogato al 31 marzo
1986.