Art. 3. 1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale. 2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' prorogato al 31 marzo 1986.