Art. 5.

  1.  Per  le finalita' di cui al precedente articolo 4 il "Fondo per
la  razionalizzazione  aziendale  ed  interaziendale  degli  impianti
siderurgici"  di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, e' incrementato di lire 35 miliardi.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al precedente articolo 2 il predetto
"Fondo  per.  la  razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli
impianti  siderurgici"  e'  incrementato  nell'anno  1986  di lire 40
miliardi.
  3.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente decreto e' a
carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n.
675,  le  cui  disponibilita'  sono corrispondentemente ridotte della
somma complessiva di lire 75 miliardi.
  4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  articolo 2 saranno
altresi'  utilizzabili  le  somme  stanziate e non impegnate riferite
all'attuazione  degli  articoli  3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n.
193, e successive modificazioni ed integrazioni.