Art. 5. 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 4 il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di lire 35 miliardi. 2. Per le finalita' di cui al precedente articolo 2 il predetto "Fondo per. la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" e' incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi. 3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e' a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilita' sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi. 4. Per le finalita' di cui al precedente articolo 2 saranno altresi' utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.