La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Servizio di polizia municipale

  1.  I  comuni  svolgono  le funzioni di polizia locale. A tal fine,
puo'   essere   appositamente  organizzato  un  servizio  di  polizia
municipale.
  2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle
forme associative previste dalla legge dello Stato.