La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Servizio di polizia municipale 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, puo' essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.