Art. 10.
      Trattamento economico del personale di polizia municipale

  1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in
livelli   retributivi   determinati   in   relazione   alle  funzioni
attribuite.
  2.  Le  indennita'  attualmente  previste  dall'articolo 26, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347,  in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge
29  marzo  1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo
dell'ottanta  per cento dell'indennita' di cui all'articolo 43, terzo
comma,  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia
attribuito  l'esercizio  di  tutte  le funzioni di cui all'articolo 5
della  presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o
collocato  in  posizione  che  non  comporti l'effettivo espletamento
delle anzidette funzioni.
  3.  L'indennita'  di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347,
non e' cumulabile con qualsiasi altra indennita'.
 
          Note all'art. 10, comma 2:
            - Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R.
          n.  347/1983  (Norme  risultanti  dalla disciplina prevista
          dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente
          dagli enti locali), e' il seguente:
            "Sono previste le seguenti indennita':
              a)  il  compenso  per  la  funzione di coordinamento e'
          stabilito  nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L.
          3.500.000  per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000
          per gli apicali di enti di tipo 2;
              b)  al  personale  inquadrato  nella  seconda qualifica
          dirigenziale  compete  una  indennita'  annua  fissa per 12
          mensilita' di L. 4.800.000;
              c)   al  personale  inquadrato  nella  prima  qualifica
          dirigenziale  compete  una  indennita'  annua  fissa per 12
          mensilita' di L. 3.000.000;
              d)   al   personale  inquadrato  nell'ottava  qualifica
          funzionale  con  direzione  di  unita'  operativa  organica
          compete  un'indennita'  annua fissa per 12 mensilita' di L.
          1.500.000;
              e)  al  personale  inquadrato  nella  settima  e  sesta
          qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per
          12 mensilita' di L. 360.000;
              f)   al   personale   di   vigilanza  (urbana,  ittica,
          venatoria,   sanitaria,  silvo-pastorale,  annonaria  etc.)
          nonche' ai vigili stradali delle province, inquadrati nella
          quinta  qualifica  funzionale  compete  l'indennita'  annua
          fissa  per  12  mensilita'  di L. 600.000 cosi' come spetta
          anche al personale preposto al coordinamento di tali figure
          professionali,  collocato nella sesta qualifica funzionale;
          a  quest'ultimo  non  compete  l'indennita'  di  L. 360.000
          previste  per il personale inquadrato nella sesta qualifica
          funzionale.  Detta  indennita'  di  L. 600.000 assorbe ogni
          altra  indennita'  comunque denominata e corrisposta a tale
          titolo  ed  anche  per  attivita'  extra-istituzionali.  Al
          restante   personale   inquadrato  nella  quinta  qualifica
          funzionale  compete  una  indennita'  annua  fissa  per  12
          mensilita' di L. 120.000".
            -   Con  la  legge  n.  93/1983  e'  stata  approvata  la
          legge-quadro sul pubblico impiego.
            -  L'art. 43, terzo comma, della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          cosi' dispone:
            "Il  trattamento  economico  del  personale  che  espleta
          funzioni  di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata  in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio".

          Nota all'art. 10, comma 3:
            Per  il  testo  dell'art.  26, terzo comma, del D.P.R. n.
          347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.