Art. 12.
                  Applicazione ad altri enti locali

  1.  Gli  enti  locali  diversi  dai  comuni svolgono le funzioni di
polizia  locale  di  cui  sono  titolari,  anche  a mezzo di appositi
servizi;  a  questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli
2,  6,  8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed
ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
  2.  E'  altresi' applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2,
della  presente  legge  in  favore  del  personale  di  vigilanza, in
relazione   alle   funzioni   di   cui   al   precedente  articolo  5
effettivamente svolte.