Art. 14.
                  Copertura dell'onere finanziario

  All'onere  finanziario  derivante  dall'attuazione  della  presente
legge   provvedono   gli   enti   interessati,   nei   limiti   delle
disponibilita'  dei  propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio statale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 marzo 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI