Art. 2.
                        Funzioni del sindaco

  Il  sindaco  o  l'assessore  da  lui delegato, nell'esercizio delle
funzioni  di  cui  al precedente articolo 1, impartisce le direttive,
vigila  sull'espletamento  del  servizio  e  adotta  i  provvedimenti
previsti dalle leggi e dai regolamenti.