Art. 4. 
       Regolamento comunale del servizio di polizia municipale 
 
  I comuni singoli o associati adottano il regolamento  del  servizio
di  polizia  municipale,  che,   in   particolare,   deve   contenere
disposizioni intese a stabilire: 
    1) che le attivita' vengano svolte in  uniforme;  possono  essere
svolte in abito civile quando cio' sia  strettamente  necessario  per
l'espletamento del servizio e venga autorizzato; 
    2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto  quando
i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale  e
purche'  la  disciplina   rimanga   quella   dell'organizzazione   di
appartenenza; 
    3)  che  l'ambito  ordinario  delle  attivita'  sia  quello   del
territorio dell'ente  di  appartenenza  o  dell'ente  presso  cui  il
personale sia stato comandato; 
    4) che siano osservati i seguenti  criteri  per  i  sottoelencati
casi particolari: 
      a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per  soli
fini di collegamento e di rappresentanza; 
      b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa  dei  singoli
durante  il  servizio,  sono  ammesse  esclusivamente  in   caso   di
necessita'  dovuto  alla   flagranza   dell'illecito   commesso   nel
territorio di appartenenza; 
      c) le missioni esterne per soccorso  in  caso  di  calamita'  e
disastri, o per rinforzare  altri  Corpi  e  servizi  in  particolari
occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza  di
appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e  di
esse va data previa comunicazione al prefetto.