Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
NOTE Note all'art. 5, comma 1: - L'art. 221 (Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria), terzo comma, c.p.p., come sostituito dall'art. 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, stabilisce che sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, oltre alle persone indicate nei commi precedenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare cd accertare determinate specie di reati. - Il testo vigente dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale del 1959 e' il seguente: "Art. 137. (Espletamento dei servizi di polizia stradale). L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (riordinato ora in Polizia di Stato a nonna della legge 1 aprile 1981, n. 121). L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale, previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), e) e d), spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli dei lavori pubblici e dei trasporti, e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale".