Art. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria,  di  polizia  stradale,  di pubblica
                              sicurezza

  1.   Il  personale  che  svolge  servizio  di  polizia  municipale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche:
    a)  funzioni  di  polizia  giudiziaria,  rivestendo a tal fine la
qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o
di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria, riferita ai responsabili del
servizio  o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo,
ai  sensi  dell'articolo  221,  terzo  comma, del codice di procedura
penale;
    b)  servizio  di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del
testo  unico  delle  norme  sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    c)   funzioni   ausiliarie   di   pubblica   sicurezza  ai  sensi
dell'articolo 3 della presente legge.
  2.  A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa
comunicazione   del  sindaco,  la  qualita'  di  agente  di  pubblica
sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b)  non  aver  subito  condanna  a pena detentiva per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
    c)  non  essere  stato  espulso  dalle  Forze  armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
  3.  Il  prefetto,  sentito  il  sindaco,  dichiara la perdita della
qualita'  di  agente  di  pubblica sicurezza qualora accerti il venir
meno di alcuno dei suddetti requisiti.
  4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  agente  e  di ufficiale di
polizia  giudiziaria  e di agente di pubblica sicurezza, il personale
di   cui   sopra,   messo   a   disposizione   dal  sindaco,  dipende
operativamente  dalla  competente autorita' giudiziaria o di pubblica
sicurezza  nel  rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e
il sindaco.
  5.  Gli  addetti  al  servizio  di  polizia  municipale ai quali e'
conferita  la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza
licenza,  le  armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo
di  servizio  nei  termini  e nelle modalita' previsti dai rispettivi
regolamenti,   anche   fuori   dal   servizio,   purche'  nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo
4.  Tali  modalita'  e  casi  sono  stabiliti,  in  via generale, con
apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita   l'Associazione   nazionale   dei   comuni  d'Italia.  Detto
regolamento  stabilisce  anche  la tipologia, il numero delle armi in
dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro
uso.
 
          NOTE

          Note all'art. 5, comma 1:
            -  L'art. 221 (Qualita' di ufficiali od agenti di polizia
          giudiziaria),   terzo   comma,   c.p.p.,   come  sostituito
          dall'art.  7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, stabilisce
          che  sono  ufficiali  od agenti di polizia giudiziaria, nei
          limiti  del  servizio  a  cui  sono  destinate e secondo le
          attribuzioni   ad   esse   conferite   dalle  leggi  e  dai
          regolamenti,   oltre   alle   persone  indicate  nei  commi
          precedenti,  tutte le altre persone incaricate di ricercare
          cd accertare determinate specie di reati.
            -  Il  testo  vigente dell'art. 137 del testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale del 1959 e' il seguente:
            "Art.   137.   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale).
            L'espletamento  dei  servizi di polizia stradale previsti
          dall'art.  136  spetta,  in via principale, agli ufficiali,
          sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia
          stradale  del  Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza
          (riordinato  ora  in Polizia di Stato a nonna della legge 1
          aprile 1981, n. 121).
            L'espletamento  dei  servizi di polizia stradale previsti
          dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre:
              a)  ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle
          strade   statali,  dell'ispettorato  della  viabilita'  del
          Ministero   dei   lavori   pubblici,   del   genio  civile,
          dell'Ispettorato  generale  della motorizzazione civile, ai
          funzionari  del  Ministero dell'interno addetti al servizio
          di  polizia  stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici
          delle province e dei comuni;
              b)  agli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria
          indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice
          di  procedura  penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei
          Corpi   di  polizia  municipale,  costituiti  in  forza  di
          regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;
              c)  agli  agenti  giurati dello Stato, delle province e
          dei  comuni  aventi  la  qualifica  o  le  funzioni di capo
          cantoniere stradale.
              L'espletamento   dei   servizi   di  polizia  stradale,
          previsti  dall'art.  136, comma primo, lettere b), e) e d),
          spetta  inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di
          polizia  municipale indicati nel comma secondo, lettera b),
          del presente articolo.
              Con  decreto  del Ministro dell'interno di concerto con
          quelli dei lavori pubblici e dei trasporti, e' stabilito il
          distintivo,  del  quale  debbono essere muniti i funzionari
          cui  spetta  la  prevenzione  e l'accertamento dei reati in
          materia di circolazione stradale".