Art. 6.
       Legislazione regionale in materia di polizia municipale

  1.  La  potesta'  delle  regioni  in materia di polizia municipale,
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome  di  Trento  e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e
dei principi stabiliti dalla presente legge.
  2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
    1)  stabilire  le  norme generali per la istituzione del servizio
tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
    2)   promuovere   servizi  ed  iniziative  per  la  formazione  e
l'aggiornamento   del   personale  addetto  al  servizio  di  polizia
municipale;
    3)  promuovere  tra  i  comuni le opportune forme associative con
idonee iniziative di incentivazione;
    4)  determinare  le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale
dei  comuni  della  regione  stessa  e  stabilire  i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere
tali  da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze
di polizia e delle Forze armate dello Stato;
    5)  disciplinare  le  caratteristiche dei mezzi e degli strumenti
operativi  in  dotazione  ai  Corpi  o ai servizi, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.