Art. 7.
Corpo di polizia municipale   e   regolamento  comunale  sullo  stato
                       giuridico del personale

  1.  I  comuni  nei  quali  il  servizio  di  polizia municipale sia
espletato  da  almeno  sette  addetti  possono  istituire il Corpo di
polizia  municipale,  disciplinando  lo stato giuridico del personale
con  apposito regolamento, in conformita' ai principi contenuti nella
legge 29 marzo 1983, n. 93.
  2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
    1)  il  contingente  numerico  degli addetti al servizio, secondo
criteri  di  funzionalita'  e  di economicita', in rapporto al numero
degli  abitanti  del  comune  e  ai  flussi  della  popolazione, alla
estensione  e  alla  morfologia  del territorio, alle caratteristiche
socio-economiche della comunita' locale;
    2)  il  tipo  di  organizzazione  del  Corpo, tenendo conto della
densita' della popolazione residente e temporanea, della suddivisione
del  comune  stesso  in  circoscrizioni  territoriali  e  delle  zone
territoriali costituenti aree metropolitane.
  3.   I   comuni   definiscono   con   regolamento  l'ordinamento  e
l'organizzazione del Corpo di polizia municipale.
  L'ordinamento si articola di norma in:
    a) responsabile del Corpo (comandante);
    b) addetti al coordinamento e al controllo;
    c) operatori (vigili).
  4.  L'organizzazione  del Corpo deve essere improntata al principio
del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le
dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in
modo  da  assicurare  la funzionalita' e l'efficienza delle strutture
del Corpo.
  5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinera' l'adozione del
regolamento  di  cui  al  presente  articolo,  fissandone i contenuti
essenziali.
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
            Con   la   legge   n.   93/1983  e'  stata  approvata  la
          legge-quadro sul pubblico impiego.