Art. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale 1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2. Gli addetti alle attivita' di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorita' competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.