Art. 9.
             Comandante del Corpo di polizia municipale

  1.  Il  comandante  del Corpo di polizia municipale e' responsabile
verso  il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
  2.  Gli addetti alle attivita' di polizia municipale sono tenuti ad
eseguire  le  direttive  impartite  dai  superiori gerarchici e dalle
autorita'  competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del
loro stato giuridico e delle leggi.