Art. 10.
                      Disposizioni finanziarie

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1986-1988,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1986,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.