Art. 11. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI