Art. 11. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 giugno 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del 
                                commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI